Imprese

La rivalutazione e il riallineamento dei beni d’impresa spiegati nel dettaglio da Massimo Rizza

La pandemia da Covid-19 e la recessione economica che ne è derivata hanno costretto il Governo ad adottare una serie di misure a supporto di imprese e lavoratori. La repentina attuazione di nuove norme ha però destabilizzato imprenditori e professionisti che fanno fatica a destreggiarsi tra le tante novità. Massimo Rizza ha per questo deciso di realizzare un elaborato, scritto a quattro mani con Riccardo Oscar Cavazzana, incentrato su una delle più importanti misure introdotte: la rivalutazione dei beni d’impresa.
Prima di tutto, è doveroso definire il concetto di rivalutazione dei beni d’impresa. Quando si parla di rivalutare un bene, si intende aumentare il valore dei componenti attivi (i beni) del patrimonio societario. Nel caso dell’ultimo Decreto Legge, questo viene fatto con lo scopo di compensare in un certo senso le perdite registrate a causa dell’emergenza legata al Covid-19.
Partendo da un inquadramento normativo, Massimo Rizza chiarisce che la possibilità di rivalutare i beni d’impresa è stata resa possibile dal Decreto Legge n.104 del 14 agosto 2020, in seguito modificato dalla Legge di conversione n.126 del 13 ottobre 2020 ed è “concessa ai soggetti titolari di reddito di impresa che adottano i Principi contabili nazionali per la redazione del bilancio d’esercizio”. In realtà, tale opportunità era già stata data in precedenza dalla Legge n.342 del 21 novembre 2000, la quale però adesso si arricchisce di una serie di novità. Queste riguardano sostanzialmente cinque aspetti: la decorrenza del riconoscimento dei maggiori valori fiscali, l’estensione all’avviamento ed altre attività immateriali dell’ambito oggettivo del riallineamento, la possibilità di poter rivalutare singoli beni, l’opportunità di effettuare una rivalutazione ai soli fini civilistici, l’inserimento di un’aliquota unica di imposta sostitutiva pari al 3%.
Per quanto riguarda i beni che possono essere oggetto di rivalutazione, questi si distinguono in: beni materiali, quindi immobili, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, beni mobili iscritti in registri pubblici; beni immateriali, ovvero diritti giuridicamente tutelati come i diritti di brevetto industriale, le licenze, le concessioni; le partecipazioni in società controllate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, incluse quelle relative alle joint venture. Massimo Rizza ricorda però che non possono invece essere rivalutati i beni in leasing (a meno che il bene non sia stato riscattato), gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa, l’avviamento e altri oneri come le spese di sviluppo o di ampliamento.

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